Pianeta Terra 3. Un legge chiara, che è “invecchiata” molto bene

“50 anni fa lo Statuto dei Lavoratori. Celebrarlo forse non basta?”
Il contributo di Andrea Stramaccia*

La legge 300 del 1970 denominata Statuto dei Lavoratori è la LEGGE sul lavoro che ha tradotto gli “astratti” principi della Costituzione sul lavoro (tra cui artt. 1, 3, 4, 34, 36, 40) in norme “concrete” che tutelano la libertà e la dignità del lavoratore (ad esempio libertà di opinione, divieto di licenziamento illegittimo o di demansionamento ecc.) e l’azione del Sindacato in azienda (ad esempio elezione rappresentanti sindacali, diritto di assemblea retribuita, esercizio diritto di sciopero ecc.). Una legge di 41 articoli scritta con tecnica normativa chiara, sintetica che è “invecchiata” molto bene.
 
Oggi che siamo a celebrare i suoi 50 anni, alla luce della mia esperienza professionale, non concordo assolutamente con i sostenitori della scarsa modernità della Legge 300 perché, a loro dire, tutelerebbe soltanto i lavoratori subordinati e perché non sarebbe adeguata ai tempi.
 
È vero infatti che lo Statuto tutela solo i lavoratori dipendenti e non gli “altri lavoratori” cosiddetti autonomi o parasubordinati (co.co.co), ma non è destrutturando una legge ben equilibrata e sistematica che si allargano le tutele. Per realizzare questo obiettivo sono necessarie semmai norme parallele che garantiscano, ad esempio, i veri lavoratori autonomi.
 
Infatti il vero problema delle c.d. “partite iva” e dei “co.co.co” è che spesso si tratta di falsi lavoratori autonomi che lavorano, di fatto, con modalità proprie dei rapporti da dipendenti (come ad esempio i riders). Ciò che serve quindi sono norme che garantiscano compensi adeguati ai veri autonomi, efficaci controlli ispettivi e norme che facilitino l’individuazione dei falsi autonomi affinchè, anche a loro, si applichi lo Statuto.
 
Una norma che perseguiva tale scopo l’aveva scritta il giusalvorista Biagi introducendo, al posto dei co.co.co, i collaboratori a progetto e che consentiva facilmente, con una sentenza, di smascherare i finti collaboratori autonomi facendoli risultare a tutti gli effetti dipendenti a cui applicare lo Statuto. Ma tale norma purtroppo è stata eliminata dall’ordinamento.
 
Anche le modifiche recenti alla Legge 300 dimostrano che innesti o modifiche a una legge completa e armonica non sono auspicabili, perché ne rompono l’equilibrio senza ottenere, spesso, i risultati sperati.
 
Ne è un esempio la modifica dell’art.18.
 
L’articolo 18 nel testo originario, come noto, consentiva in modo chiaro ed inequivocabile ai lavoratori licenziati ingiustamente di essere reintegrati nel posto di lavoro.
 
Invece la legge Fornero, nel 2012, ha modificato l’articolo 18 con un testo che non solo non ha raggiunto il risultato auspicato dal legislatore di facilitare i licenziamenti per favorire nuove assunzioni, ma ha anche creato una norma iniqua e di difficile lettura da parte degli addetti ai lavori. Basti pensare che, in base al nuovo articolo 18, un lavoratore che venga licenziato per aver commesso un illecito disciplinare insignificante, non ha diritto ad essere reintegrato al lavoro, mentre un lavoratore licenziato per un fatto assai più grave ha diritto ad essere reintegrato se ha la fortuna che tale illecito sia espressamente contemplato nel contratto collettivo applicato in azienda.
 
Anche la Legge 23/2015 (c.d. Job Act), che ha quasi del tutto eliminato l’articolo 18 per gli assunti dopo il marzo 2015, non ha raggiunto l’obiettivo di favorire la famosa flessibilità in uscita. È infatti stata dichiarata incostituzionale perché prevedeva risarcimenti economici per i lavoratori licenziati ingiustamente, che variavano in base solo in base all’anzianità lavorativa; con il risultato che lavoratori assunti da poco potevano essere licenziati ingiustamente corrispondendogli indennizzi minimi.
 
L’attualità dello Statuto al contrario è dimostrata anche dal recente contenzioso Fiom /Fiat. Infatti senza il suo articolo 19 (seppure “aggiustato” dalla Corte Costituzionale) una azienda potrebbe estromettere dalle fabbriche anche Sindacati con migliaia di iscritti, come appunto aveva fatto la Fiat.
 
In base alla mia esperienza di giuslavorista e dal momento che quasi una causa di lavoro su due si basa sui suoi principi, mi auguro che lo Statuto possa durare ancora per molti altri anni e che sia di ispirazione per i legislatori per altre leggi sul lavoro altrettanto chiare ed efficaci.
 
(*Andrea Stramaccia: Nato a Sesto San Giovanni (Milano) 53 anni fa, è avvocato giuslavorista del Foro di Firenze. È Presidente dell’Associazione di giuslavoristi ALT e membro dell’Associazione “Comma 2“. Ha diretto la Rivista di Giurisprudenza “Toscana Lavoro Giurisprudenza”.)

Sommario

Recenti